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Dando seguito alla Del. ARERA 50/2024/R/com e s.m.i., evidenziamo che i clienti rientranti nel perimetro applicativo della Del. ARERA 519/2023/R/com e successiva Ordinanza Commissariale n. 98 del 15/11/2023 hanno diritto alla sospensione temporanea dei termini di pagamento disposta dai suddetti provvedimenti e possono, pertanto, saldare dalla data del 02/05/2024 le fatture emesse o da emettere con scadenza a partire dal 02/11/2023 (comprese le eventuali fatture relative ai corrispettivi previsti per l’allacciamento, l’attivazione, la disattivazione, la voltura o il subentro) riferibili a forniture attive alla predetta data.
Resta comunque facoltà del cliente provvedere al pagamento degli importi di cui sopra secondo l’ordinaria periodicità di fatturazione ed alle ordinarie scadenze.
Di contro, in caso di fruizione della sospensione temporanea dei termini, gli importi i cui termini di pagamento siano risultati sospesi ai sensi dei precedenti paragrafi saranno automaticamente rateizzati, senza applicazione di interessi, con le seguenti modalità ed alle seguenti condizioni:
con una periodicità pari alla periodicità di fatturazione ordinariamente applicata al cliente;
in base a rate non inferiori a 20,00 Euro;
per un periodo minimo di 12 mesi (il periodo di rateizzazione potrà tuttavia essere ridotto nel rispetto della periodicità di fatturazione, qualora l’importo risulti inferiore a 20,00 Euro).
Resta inteso che detti clienti potranno comunque provvedere al saldo delle fatture di cui sopra in maniera non rateizzata, così come potranno corrispondere gli importi dovuti in base ad un piano di rateizzazione di durata inferiore (nel caso, da concordare per iscritto con Tea Energia).
Va precisato che, ai sensi della riferita normativa, non è prevista alcuna rateizzazione qualora l’importo complessivo, con riferimento alla singola fornitura, sia inferiore a 50,00 Euro. È opportuno evidenziare, altresì, che, in caso di domiciliazione dei pagamenti, ai fini della fruizione della sospensione temporanea dei termini di pagamento disposta dai suddetti provvedimenti, il cliente dovrà provvedere autonomamente alla revoca del SEPA presso la propria banca.
Evidenziamo, inoltre, che ai medesimi clienti di cui sopra non si applica la disciplina relativa alle sospensioni per morosità, anche nel caso di morosità verificatasi precedentemente alla data del 02/11/2023: in tali casi, la disciplina della morosità troverà nuovamente applicazione a decorrere dal 02/05/2024.
Precisiamo, infine, che, in assenza di agevolazioni, vige un espresso obbligo per il cliente di saldare gli importi dovuti per le fatture sospese o i cui termini di pagamento siano stati sospesi, al termine del periodo di sospensione dei termini più sopra illustrato.
In allegato, l’elenco puntuale delle località (strade, vie, piazze ecc.) le cui forniture sono interessate dalle misure più sopra illustrate.
Eventuali diversi indirizzi ai fini del recapito delle eventuali fatture di cui al presente provvedimento, relativi al/i punto/i di fornitura interessato/i dalle misure più sopra illustrate, potranno essere comunicati a Tea Energia con una tra le seguenti modalità:
a mezzo lettera raccomandata a/r, presso la sede legale di Tea Energia S.r.l., posta in via Taliercio n. 3, 46100 – Mantova;
Dando seguito alla Del. ARERA 267/2023/R/com e s.m.i., evidenziamo che i clienti rientranti nel perimetro applicativo della Del. ARERA 216/2023/R/com e successivo D.L. n. 61/2023 (G.U. n. 127 del 01/06/2023), possono fruire della sospensione temporanea dei termini di pagamento da essi disposta e saldare entro il 31/08/2023 (ovvero, limitatamente alle forniture beneficiarie della proroga della sospensione dei termini di pagamento di cui alla Del. ARERA 390/2023/R/com, entro il 31/10/2023) le fatture emesse o da emettere con scadenza a partire dal 01/05/2023.
Gli importi i cui termini di pagamento siano risultati sospesi ai sensi del precedente paragrafo potranno essere rateizzati, senza discriminazione e senza applicazione di interessi, con le seguenti modalità ed alle seguenti condizioni:
secondo rate non cumulabili, d’importo costante;
con una periodicità pari alla periodicità di fatturazione ordinariamente applicata al cliente;
in base a rate non inferiori a 20,00 Euro;
per un periodo pari a 12 mesi (il periodo di rateizzazione potrà tuttavia essere ridotto nel rispetto della periodicità di fatturazione, qualora l’importo risulti inferiore a 20,00 Euro).
Resta inteso che detti clienti potranno comunque provvedere al saldo delle fatture di cui sopra in maniera non rateizzata, così come potranno corrispondere gli importi dovuti in base ad un piano di rateizzazione di durata inferiore (nel caso, da concordare per iscritto con Tea Energia).
Va precisato inoltre che, ai sensi della riferita normativa, non è prevista alcuna rateizzazione qualora l’importo complessivo, con riferimento alla singola fornitura, sia inferiore a 50,00 Euro.
Evidenziamo infine che ai medesimi clienti non si applica, sino al 31/08/2023 (ovvero, limitatamente alle forniture beneficiarie della proroga della sospensione dei termini di pagamento di cui alla Del. ARERA 390/2023/R/com, sino al 31/10/2023), la disciplina relativa alle sospensioni per morosità, anche nel caso di morosità verificatasi precedentemente alla data del 01/05/2023.
Nei casi di morosità verificatasi precedentemente alla data del 01/05/2023, la disciplina della morosità troverà nuovamente applicazione dopo il 31/08/2023 (ovvero, limitatamente alle forniture beneficiarie della proroga della sospensione dei termini di pagamento di cui alla Del. ARERA 390/2023/R/com, dopo il 31/10/2023).
In allegato, l’elenco dei Comuni (e relative Frazioni) le cui utenze sono interessate dalle misure più sopra illustrate.
Per beneficiare della proroga della sospensione dei termini di pagamento di cui alla Del. ARERA 390/2023/R/com, i clienti titolari di forniture asservite ad abitazioni o sedi che siano risultate compromesse nella loro integrità funzionale in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023 dovranno formulare ed inoltrare a Tea Energia, entro il 31/08/2023, apposita richiesta scritta di proroga di sospensione dei termini di pagamento, corredata dai seguenti documenti:
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 445/00, attestante che la fornitura è asservita ad una abitazione e/o sede che sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023;
elementi identificativi del contratto, ivi inclusa la tipologia del contratto medesimo – di fornitura di energia elettrica ovvero di gas naturale – relativo alla fornitura asservita all’abitazione e/o sede di cui alla precedente lettera a).
La richiesta di proroga della sospensione dei termini di pagamento e la documentazione a corredo della stessa dovranno tassativamente essere inoltrate a Tea Energia, a pena di inefficacia, con una tra le seguenti modalità:
a mezzo lettera raccomandata a/r, presso la sede legale di Tea Energia S.r.l., posta in via Taliercio n. 3, 46100 – Mantova;
Dando seguito alla Del. ARERA 565/2023/R/com e s.m.i., evidenziamo che i clienti titolari di forniture di gas naturale ed energia elettrica attive alla data del 01/05/2023 nei Comuni (ovvero Frazioni di Comuni) di cui all’Allegato 1 al Decreto-Legge n. 61/2023 ed asservite ad abitazioni o sedi che siano risultate compromesse nella loro integrità funzionale (sulla base dei criteri definiti dal Commissario straordinario di cui all’articolo 20-ter del medesimo decreto) in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023, possono fruire di specifiche agevolazioni tariffarie – come meglio descritte nel menzionato provvedimento – con riferimento alle fatture emesse o da emettere relativamente ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2023.
Per beneficiare delle agevolazioni tariffarie in discorso, i clienti titolari di forniture che presentano i requisiti di cui sopra dovranno formulare ed inoltrare a Tea Energia apposita istanza scritta per il riconoscimento delle stesse, contenente gli estremi identificativi della fornitura, corredata (laddove non già inoltrata) da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 445/2000, attestante:
in caso di utenze e/o forniture domestiche, che la fornitura è asservita a un’abitazione risultata compromessa nella sua integrità funzionale, in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023 sulla base di un’ordinanza di sgombero o di un ordine di evacuazione o di idonea documentazione rilasciata dal Comune territorialmente competente;
in caso di forniture e/o utenze non domestiche, che la fornitura è asservita a una sede risultata compromessa nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023 sulla base di una perizia asseverata o giurata, con riferimento ai soli danni di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 3 dell’ordinanza del 25 ottobre 2023, n. 11 (ossia, danni tali da rendere necessaria la ricostruzione dell’immobile e/o la sua delocalizzazione, anche temporanea).
L’istanza di riconoscimento delle agevolazioni tariffarie e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui sopra dovranno tassativamente essere inoltrate a Tea Energia, a pena di inefficacia, entro e non oltre il 30 giugno 2024, con una tra le seguenti modalità:
a mezzo lettera raccomandata a/r, presso la sede legale di Tea Energia S.r.l., posta in via Taliercio n. 3, 46100 – Mantova;
a mezzo posta elettronica, al seguente indirizzo e-mail: clienti@teaspa.it.
In calce alla presente informativa, è presente un fac-simile di istanza di riconoscimento delle agevolazioni tariffarie di cui sopra e contestuale dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Tea Energia s.r.l. Via Taliercio, 3 - Mantova Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Tea s.p.a. SB C.s. 2.000.000,00 € i.v. CF P.IVA e RI CCIAA Mantova 02125710208 REA CCIAA Mantova 226178 teaenergia@pec.teaspa.it